Avv. Gea Todini
Cass. 3° Sez. civile n. 13844 del 23/5/2025.
La società che produce e commercializza sigarette può essere ritenuta responsabile della morte per carcinoma polmonare di una assidua fumatrice (consumo di circa venti sigarette al giorno per trent’anni, dal 1965 al 1995), anche se l’obbligo informativo di pericolosità sui pacchetti di sigarette è entrato in vigore con Legge n. 428 del 1990?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, in mancanza di conoscenza o effettiva conoscibilità da parte della consumatrice dei rischi specifici connaturati alla pratica del fumo.
Nella pronuncia in oggetto, utile compendio sul nesso di causalità, vengono analiticamente richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza sul tema.
Partendo dalla differenza tra caso fortuito – fatto giuridico – e condotta del danneggiato – atto giuridico – quali possibili atti interruttivi del nesso causale, la Suprema Corte passa a definire il dovere generale di ragionevole cautela (riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.) declinato nella vita di relazione come salvaguardia della utilità altrui nei limiti dell’apprezzabile sacrificio, per finire con l’enunciazione della teoria della conditio sine qua non, emendata secondo i principi della causalità adeguata.
In tema di nesso di causalità viene altresì chiarito che è censurabile in sede di legittimità la scelta (che deve essere congruamente motivata) del criterio di selezione degli antecedenti rilevanti in concreto per la verificazione del danno, laddove operata in violazione degli artt. 40 e 41 c.p. e 1227, 1° comma, c.c. Mentre è sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione, la valutazione delle conseguenze derivanti dall’adottato criterio, costituendo mero accertamento di fatto.
Nel caso di specie la Corte di Appello di Potenza aveva ravvisato la sussistenza di “un atto di volizione libero, consapevole ed autonomo” della vittima, “soggetto dotato capacità di agire”, prescindendo da qualsivoglia considerazione in ordine all’accertamento di un’eventuale responsabilità ex artt. 2043 e 2050 c.c. della British American Tobacco Italia S.p.A.
La Corte territoriale aveva infatti ritenuto la condotta colposa della vittima come dotata di efficienza causale esclusiva, idonea a produrre da sola l’evento dannoso, senza però enunciare le ragioni per cui sceglieva di relegare l’attività di produzione e di commercializzazione del tabacco a mero “antefatto occasionale”, inidoneo ad innescare la sequenza causale sfociata nell’evento lesivo.
In altre parole, è mancato il giudizio controfattuale. Non è stato cioè valutato se l’evento dannoso si sarebbe comunque verificato ove uno dei due soggetti avesse tenuto la condotta alternativa corretta. E qui entra in gioco la conoscibilità della pericolosità del fumo ante 1990.
Infatti, secondo la Suprema Corte, soltanto con l’entrata in vigore della Legge n. 428 del 1990 è stata normativamente colmata l’asimmetria informativa sui rischi del consumo assiduo di sigarette, potendo considerare da tale momento come socialmente nota la correlazione diretta esistente tra fumo e cancro.
Al fine di andare esente da responsabilità la British American Tobacco Italia S.p.A., in quanto esercente attività pericolosa, avrebbe dovuto dimostrare di aver adottato “in relazione al contesto di riferimento, misure precauzionali anche al di là da quelle strettamente imposte dalla legge (Cass. 21/05/2019, n. 13579), anche e soprattutto sul piano dell’informazione” (ad esempio: l’adozione di filtri volti a contenere lo sprigionamento delle sostanze cancerogene provocate dalla combustione; la produzione di sigarette con una più contenuta percentuale di catrame e di altre sostanze cancerogene; l’informazione sui rischi del fumo).
Così non è stato, pur nella piena consapevolezza della dannosità del fumo, e la vittima si è trovata a consumare inconsapevolmente per oltre 25 anni un prodotto ontologicamente dannoso. La condotta della consumatrice non è stata improntata ad effettiva libertà di determinazione e non può assurgere a causa prossima di rilievo nella determinazione dell’evento dannoso.
Pertanto, il ricorso degli eredi è stato accolto e la sentenza della corte di merito cassata con rinvio.

