Avv. Carlo Marchesini
Il tema dell’utilizzo della tutela cautelare tipica ex art. 700 c.p.c., per ottenere la cancellazione della trascrizione pregiudizievole di una domanda giudiziale di usucapione (illegittima, infondata, abusiva), è estremamente rilevante, dibattuto e sempre attuale.
L’orientamento maggioritario di merito più recente (cui aderisce la l’ordinanza in commento in calce) la nega, tra gli altri motivi, perché: 1) l’istituto della trascrizione è già di per se una misura cautelare ope legis; 2) per espressa previsione normativa (2668 c.c.,) la cancellazione è possibile solo sulla base di una sentenza passata in giudicato (non quindi un ordinanza); 3) perché la tutela cautelare che non può produrre effetti irreversibili; 4) perché – nell’ottica di una domanda di usucapione normalmente ed esclusivamente formulata dal solo attore – difetta la strumentalità qualificata in quanto oggetto del processo è l’usucapione stessa e non la trascrizione in quanto tale, per sindacare la quale il convenuti dovrebbe instaurare un giudizio autonomo.
L’orientamento minoritario di merito, invece, ammette la tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. (Trib. Padova 5/1/2012 e 14/5/2012, Trib. Milano 24/1/2001, Trib. Milano 7/8/1998, Trib. Milano 26/11/1999, Trib. Monopoli 7/2/2013).
Altro orientamento obliquo ammette la tutela in parola se il convenuto chiede al Giudice di ordinare, non al Conservatore, ma direttamente all’attore, la cancellazione della trascrizione illegittima (Trib. Milano, 6 giugno 2011).
Gli interessi in gioco sono molteplici.
C’è quello dell’attore trascrivente che vuole conseguire un effetto prenotativo della sentenza di usucapione (in tesi di accoglimento) passata in giudicato, così da non dover instaurare ulteriori giudizi verso gli eventuali aventi causa che abbiano trascritto il loro acquisto successivamente (effetto processuale).
C’è quello dei potenziali aventi causa del convenuto trascritto che hanno evidentemente interesse a conoscere la pendenza di un eventuale giudizio di usucapione (avente ad oggetto proprio l’immobile che si sono determinati ad acquistare) la cui sentenza di accoglimento potrebbe essergli comunque opposta. Infatti l’acquisto a titolo originario per usucapione prevale sugli acquisti a titolo derivativo (effetto sostanziale).
C’è quello infine del convenuto trascritto che, assumendo totalmente infondata e pretestuosa la trascrizione, intende ottenerne, nel più breve tempo possibile la cancellazione pena la intrasferibilità del bene fino al passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2884 c.c.
La questione sta attualmente in equilibrio nel dibattito giurisprudenziale nei seguenti termini.
Per quanto riguarda l’attore trascrivente, lo stesso si giova – come afferma anche l’ordinanza in commento di un marcato “squilibrio del sistema pubblicitario” a suo favore, perché una volta trascritta la domanda di usucapione ai sensi dell’art. 2652 e 2653 c.c. (ciò è possibile attraverso una interpretazione meramente estensiva, non quindi analogica, né diretta) la stessa trascrizione rimane fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
Così è e non ci si può fare nulla. Il legislatore, nella sua alta discrezionalità, così ha stabilito.
Ciò è stato ribadito da ultimo dalla sentenza n. 143/2022 della Corte Costituzionale che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2652, 2653 e 2668 c.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione.
Per quanto riguarda gli aventi causa del convenuto trascritto, il sistema così strutturato garantisce la generale esigenza di certezza relativa alla circolazione dei beni, tutelando anche i terzi contraenti.
Per quanto riguarda infine il convenuto trascritto, la sua posizione parrebbe, allo stato, dover rimanere priva di qualsivoglia tutela perchè “il conflitto fra l’acquirente a titolo derivativo e quello per usucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile, a favore del secondo”.
Una più attenta riflessione parrebbe forse necessaria a proposito delle trascrizioni con riserva non reclamate che, per espressa previsione di legge, sono “prive di ogni effetto” (art. 113 ter disp. Att.). In fondo la stessa Corte Costituzionale (143/2022) aveva avvertito che “la trascrizione della domanda giudiziale ha una funzione composita, anche a tutela dei terzi, […], dando in ogni caso atto della necessaria tutela di tutti i soggetti coinvolti, e, quindi, anche del convenuto che subisce le conseguenze della trascrizione di una domanda giudiziale rivelatasi poi infondata“.
Se l’istituto della trascrizione ha un effetto latamente cautelativo che trova la propria fonte, come si diceva, direttamente nella legge, allora occorre rilevare che, nel caso specifico della trascrizione con riserva non reclamata, gli effetti sono fissi e predeterminati, oltre che a formazione progressiva.
A formazione progressiva perché questi sono i passaggi tassativi stabiliti dalla legge affinché la trascrizione con riserva mantenga la propria efficacia ed esistenza: (1) l’attore chiede la trascrizione; (2) a giudizio del Conservatore emergono gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto; (3) su istanza della parte richiedente, il Conservatore ha il potere-dovere di eseguire la formalità con riserva, ma solo temporaneamente per 30 giorni (artt. 2674 c.c. e 113 ter disp. att. c.c.), 4) entro questo stesso termine, l’attore propone reclamo in cui l’ultima parola sulla trascrivibilità spetta all’organo giurisdizionale;
In mancanza di uno soltanto di questi elementi, il risultato è di totale inefficacia, diretta ed indiretta, della trascrizione ex art. 113 ter disp. att. c.c. Tamquam non esset.
L’orientamento maggioritario che esclude la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., anche di una trascrizione con riserva non reclamata, finisce a ben vedere per escludere ogni discrezionalità, pure attribuita dalla legge, al Conservatore nei casi dubbi di trascrivibilità e porta e fondere e confondere gli effetti della trascrizione con riserva reclamata con quelli della trascrizione con riserva non reclamata, che invece il legislatore ha voluto distinti e separati a tutela di tutti i soggetti interessati.
Una soluzione ipotizzabile – partendo dal presupposto che nessuna trascrizione efficace sussiste se la riserva non è stata tempestivamente reclamata ex art. 113 ter disp. att. c.c. – potrebbe essere quella di disaccoppiare completamente la teorica della cancellazione in via cautelare della trascrizione illegittima – dichiarata attualmente inammissibile dall’orientamento maggioritario -, per fare applicazione tout court della tutela atipica innominata ex art. 700 c.p.c. sussistendone i suoi propri requisiti generali apprezzati discrezionalmente dal Giudice: preesistenza del diritto da tutelare (in questo caso, la proprietà dell’intestatario formale), fumus boni iuris, periculum in mora e mancanza di tolleranza, provvisorietà e reversibilità.
In punto di strumentalità, la tutela atipica non richiede la formulazione di una domanda in senso stretto nel giudizio di merito.
Si parla genericamente di “fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far riconoscere e far tutelare il proprio diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile”.
La tutela del diritto di proprietà contro una trascrizione priva di ogni effetto, ed aldilà delle scelte discrezionali della parte processuale, sussiste sempre anche in capo al convenuto che richieda semplicemente il rigetto della domanda attorea di usucapione. Ciò anche sul piano cautelare ex art. 24 Cost.
Una domanda in senso stretto, da parte del convenuto, sarebbe peraltro inammissibile, anche qualora proposta in via riconvenzionale, per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in quanto avrebbe ad oggetto il riconoscimento di una proprietà che è già in capo allo stesso convenuto intestatario formale.
Quanto al limite legale di provvedere alla cancellazione solamente sulla base di una sentenza passata in giudicato ex art.2668 c.c., la prescrizione normativa si riferirebbe in realtà solo ad una trascrizione effettiva, riconoscibile come tale (trascrizione tout court, sebbene illegittima o abusiva, o reclamata).
Non si applicherebbe quindi alla trascrizione con riserva non reclamata, in quanto non avrebbe senso cancellare qualcosa che, per il diritto, è già “cancellato” di suo perché privo di ogni effetto.
La scelta di non reclamare tempestivamente la trascrizione con riserva spetta peraltro solo ed esclusivamente all’attore e riporta tutte le parti interessate esattamente alla situazione anteriore in cui nessuna trascrizione con riserva sussisteva.
Quindi non c’è, come non c’era e non ci sarà mai, alcun effetto prenotativo-processuale da salvaguardare, e c’è, c’era e ci sarà sempre, l’effetto di primazia sostanziale dell’acquisto a titolo originario che rimane puro ed inalterato (avverato pertanto anche il requisito generale della reversibilità della tutela cautelare).
Trib. Roma 11/8/2025 in composizione collegiale
Nell’ordinanza reclamata la richiesta cautelare è stata disattesa, richiamandosi – in estrema sintesi – l’insegnamento prevalente della giurisprudenza di merito circa la natura meramente provvisoria della decisione ex art. 700 c.p.c. e conseguentemente la sua incompatibilità con la cancellazione della trascrizione che ex art. 2668 c.c, può avvenire solo con sentenza passata in giudicato; inoltre, nella predetta ordinanza è stata valorizzata la sentenza della Corte Costituzionale (n. 143/2022), alla cui stregua la materia di cui trattasi è caratterizzata da un alto tasso di discrezionalità sicché le soluzioni in grado di risolvere le incongruenze del sistema sono affidate al Legislatore.
Parte reclamante, oltre a ribadire il carattere abusivo ed irrituale della trascrizione, si duole della circostanza che nelle motivazioni dell’ordinanza contestata si richiama una funzione prenotativa della trascrizione che è assente nel caso di specie e che comunque non è stata esaminata l’inefficacia della trascrizione prospettata ai sensi dell’art. 113 ter disp. att. c.p.c.
Il reclamo impone l’esame di due questioni pregiudiziali: per un verso, la strumentalità della cautela richiesta dal soggetto convenuto nel giudizio di merito instaurato da [AAA] per l’accertamento del diritto di usucapione e, per altro verso, l’ammissibilità di una cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale mediante il ricorso ex art. 700 c.p.c.
Ai fini della delibazione dei motivi di reclamo, va innanzitutto premesso che caratteristiche tipiche dei provvedimenti ex art. 700 c.p.c. sono la sussidiarietà, la atipicità e la strumentalità. In particolare, i provvedimenti d’urgenza in questione si contraddistinguono per la duttilità del loro contenuto, volto ad assicurare una tutela residuale (relativa, cioè, a fattispecie non disciplinate espressamente dal legislatore) ed 4 atipica (cioè idonea ad assumere un contenuto che, non essendo predeterminato, può essere il più vario, avuto riguardo alle specifiche e sempre mutevoli esigenze).
Per quanto concerne in particolare il profilo della strumentalità, la tutela di cui all’art. 700 c.p.c. consiste nell’emissione di un provvedimento funzionale alla realizzazione degli “effetti” della pronuncia di merito, sicché la concessione della cautela va valutata nell’ottica della sua accessorietà rispetto al merito e della sua finalità di garantire la conservazione dell’utilità pratica che la decisione definitiva attribuirà alla parte previo riconoscimento dei relativi diritti, con l’ulteriore precisazione che la futura decisione sul merito costituisce altresì il limite per il contenuto del provvedimento d’urgenza sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo, non potendo esso attribuire alle parti beni che le stesse non potrebbero conseguire per effetto della sentenza.
Ebbene, nel caso di specie non è ravvisabile, a parere del collegio, il necessario rapporto di strumentalità tra il giudizio di merito instaurato, avente ad oggetto accertamento dell’usucapione di un bene immobile, e ricorso cautelare, con cui si invoca la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Invero, tra i due giudizi, in disparte un collegamento fattuale con riferimento al medesimo cespite immobiliare, sussiste una completa autonomia giuridica e il ricorso cautelare mira ad ottenere un risultato (la cancellazione della trascrizione con riserva della domanda) che non è funzionale ad assicurare provvisoriamente gli effetti della successiva decisione di merito, che verte esclusivamente sull’accertamento del diritto di proprietà.
La domanda di accertamento del diritto di proprietà e quella sulla legittimità della trascrizione della domanda giudiziale si pongono su dimensioni giuridiche distinte: tale ultima questione, invero, avrebbe dovuto essere oggetto di un’ulteriore e distinta domanda giudiziale (avente proprio per oggetto la cancellazione della trascrizione sul presupposto della sua illegittimità o abusività) e solo rispetto ad essa sarebbe ravvisabile un rapporto di strumentalità con l’azione cautelare intrapresa nella presente sede processuale. Ne consegue che la domanda di cautela richiesta risulta inammissibile per difetto di strumentalità rispetto alla domanda di merito.
Sotto diverso profilo, occorre passare alla valutazione della possibilità di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale mediante la tutela anticipatoria di cui 5 all’art. 700 c.p.c., questione rispetto alla quale è strumentale l’esame della trascrivibilità della domanda giudiziale di accertamento dell’usucapione. 3.1. In merito a tale ultimo profilo, giova rilevare come le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., SS.UU., n. 13523/2006) hanno sostenuto che l’art. 2653, n. 1, c.c. è suscettibile di interpretazione estensiva ed è conseguentemente applicabile anche alle domande dirette all’accertamento negativo dell’esistenza di diritti reali di godimento: conseguentemente, alla luce della nuova impronta esegetica delle Sezioni Unite, non è escluso che una certa domanda possa comunque essere ritenuta meritevole di trascrizione pur in assenza di esplicita tipizzazione espressa legislativa.
Questo perché – sempre secondo le Sezioni Unite – “la materia della trascrizione delle domande giudiziali non può ad oggi non essere interpretata anche alla luce degli “inderogabili doveri di solidarietà” per i quali, riconosciuti dall’art. 2 Cost., tra i principi regolatori fondamentali delle relazioni sociali, si pone a carico di ciascuna delle parti di qualsivoglia rapporto un dovere d’auto responsabilità, indipendente dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o da espresse previsioni normative, imponendole d’agire in guisa da preservare gli interessi dell’altra ed, a maggior ragione, d’astenersi dall’ostacolarne senza giustificato motivo l’esercizio dei diritti” (cfr. Tribunale di Varese, decreto 15 novembre 2012, reso su impugnazione del provvedimento del Conservatore di trascrizione con riserva ai sensi dell’art. 2674-bis c.c., che cita Trib. Napoli, 21 dicembre 2006, dove il giudice ha ritenuto illegittima l’apposizione della riserva apposta dal Conservatore alla trascrizione della domanda di usucapione, e Corte App. Milano, sez. II, 22 novembre 2006 n. 559).
Sotto un profilo prevalentemente processualistico, detta formalità non esplicherà ovviamente la propria utilità ai fini dell’opponibilità ai terzi del diritto reale acquistato a titolo originario (ai sensi dell’art. 2644 c.c.) ma al differente scopo dell’estensibilità del giudicato che eviterà all’usucapiente di dover instaurare un eventuale giudizio nei confronti di un acquirente a titolo derivativo dall’usucapito. In tal modo si pone un freno alla proliferazione dei processi e, ancor prima, si garantisce una tutela effettiva sia all’usucapiente di fronte al rischio che l’usucapito si possa spogliare (anche solo in parte) dell’immobile “de qua”, sia al terzo acquirente a titolo derivativo dall’usucapito che diversamente non avrebbe alcuno strumento per accertarsi dell’esistenza di un giudizio vertente proprio su quello stesso bene acquistato – laddove, in caso di vittoria 6 dell’usucapito, l’acquisto intervenuto a titolo originario non sarà per definizione intaccabile da quello derivativo del terzo.
Ciò significa che la suddetta trascrivibilità giova tanto a chi propone la domanda quanto, contemporaneamente, alla generale esigenza di certezza relativa alla circolazione dei beni alla cui tutela sono per l’appunto poste le norme in materia di trascrizione.
Infine, un’eventuale pretestuosità dell’azione giudiziale, se è vero che potrebbe potenzialmente recare pregiudizio al preteso usucapito (titolare formale) in quanto renderebbe alquanto difficoltosa la circolazione del relativo diritto dominicale, è anche vero che tale conseguenza economica ricorre in tutti i casi di trascrizione di una qualsiasi domanda. Sulla scorta dei principi richiamati, si deve, pertanto, affermare, secondo un’interpretazione meramente estensiva e non analogica ed a prescindere dell’assenza di una funzione prenotativa ai fini della risoluzione dei conflitti tra acquirenti a titolo originario e a titolo derivativo, la trascrivibilità della domanda di accertamento di usucapione ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c..
Affermata la trascrizione della domanda di accertamento di usucapione ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c., per contro non appare ammissibile lo strumento cautelare per ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda di accertamento dell’usucapione, che, ai sensi dell’art. art. 2668, co. 1, c.c., va eseguita << La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato>>.
Trattasi, dunque, di una previsione normativa che non lascia dubbi, a parere del collegio giudicante, sull’incompatibilità del provvedimento cautelare con l’ordine di cancellazione della trascrizione di domanda giudiziale, non potendosi considerare il provvedimento cautelare come definitivo, essendo per sua natura provvisorio, in quanto soggetto a modifica o revoca nel giudizio di merito.
L’orientamento prevalente del Supremo Collegio nega, infatti, la ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento con cui il giudice abbia disposto la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, ritenendo preferibile la soluzione ermeneutica secondo cui i provvedimenti di urgenza emessi con superamento dei limiti che dovrebbero essere connessi con la provvisoria assicurazione della futura decisione di merito, anche se il loro contenuto è identico a quello che potrebbe avere solo la sentenza che definisce il giudizio, sono istituzionalmente caratterizzati dalla provvisorietà degli effetti e dalla inidoneità ad acquistare autorità di cosa giudicata, in quanto destinati ad essere sostituiti dalla sentenza di accoglimento della domanda (anche nell’ipotesi in cui vengano interamente recepiti in essa o posti nel nulla dal rigetto della domanda, dal mancato inizio o dalla mancata conclusione del giudizio di merito) (cfr. Cass. n. 11770/1992; Cass. n. 12787/1993 e Cass. n. 727/1995).
All’analisi ermeneutica elaborata dal Supremo Collegio, conforme all’insegnamento tradizionale della dottrina più autorevole, aderisce anche la prevalente giurisprudenza di merito, secondo cui è inammissibile il ricorso proposto in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere un ordine di cancellazione della trascrizione di domanda giudiziale perché, ove concesso, il procedimento, stante la pratica irreversibilità degli effetti che ne conseguirebbero, verrebbe ad assumere carattere definitivo, in contrasto con la sua natura cautelare (Trib. Modena, 11.6.1999).
La provvisorietà del provvedimento cautelare non è venuta meno a seguito della riforma del procedimento cautelare uniforme che ha escluso, per i provvedimenti cautelari in funzione anticipatoria, la necessità di introdurre la causa di merito, poiché anche in questi casi è fatta salva la facoltà delle parti di instaurare la causa di merito ed ottenere in quella sede la modifica o la revoca del cautelare.
Osserva al riguardo la prevalente giurisprudenza che la cancellazione della formalità non può essere disposta con un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., in quanto ne è presupposto, ai sensi dell’art. 2668 c.c., una sentenza passata in giudicato o un altro provvedimento definitivo (con riferimento alla speculare previsione dell’art. 2884 c.c. in materia di ipoteca cfr. App. Milano 14/10/2008; Trib. Avellino, 14/10/201; Trib. Arezzo, 20/3/2008; Trib. Bari sez. lav. 17/11/2005).
Si rileva, invero, l’incompatibilità logico-giuridica tra il provvedimento ex art. 700 c.p.c. e l’irreversibilità degli effetti che derivano dalla cancellazione della domanda giudiziale, evidenziando che l’eventuale sentenza definitiva del giudizio di merito che fosse introdotto dopo la fase cautelare non potrebbe ripristinare gli effetti della trascrizione della domanda, anche se non per un profilo sostanziale di prenotazione ai fini dell’opponibilità ai terzi del diritto reale acquistato a titolo originario (ai sensi dell’art. 2644 c.c.), sotto un profilo prevalentemente processualistico dell’estensibilità 8 del giudicato che eviterà all’usucapiente di dover instaurare un eventuale giudizio nei confronti di un acquirente a titolo derivativo dall’usucapito.
Sotto il profilo strettamente sostanziale, come già sopra accennato, è noto che il conflitto fra l’acquirente a titolo derivativo e quello per usucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile, a favore del secondo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l’usucapione e dall’anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell’acquisto a titolo derivativo, atteso che il principio della continuità delle trascrizioni, dettato dall’art. 2644 c.c., con riferimento agli atti indicati nell’art. 2643 c.c., non risolve il conflitto tra acquisto a titolo derivativo ed acquisto a titolo originario, ma unicamente fra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa (cfr. Cass. n. 8590/2022). Ciò non di meno, come autorevolmente osservato (Tribunale di Pavia, ordinanza del 22 ottobre 2018, resa in sede di reclamo ex art. 2674 bis c.c. e 113 ter disp. att. c.c), <>.
Pertanto, non risulta decisivo il rilievo del reclamante secondo cui nell’ordinanza contestata per affermare l’inammissibilità della tutela cautelare sarebbe stato valorizzato un effetto prenotativo della trascrizione della domanda di accertamento dell’usucapione che nel caso in esame non sussiste, venendo invece in rilievo il principio per cui solo la trascrizione della domanda anteriormente alla trascrizione dell’atto di acquisto derivativo consente all’usucapiente di opporre la sentenza di accertamento nei confronti dei successori a titolo particolare.
A questo punto non rimane che richiamare quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 143 del 2022, citata anche nell’ordinanza reclamata, secondo cui rimane nella discrezionalità del legislatore la regolamentazione del sistema immobiliare 9 e della risoluzione dei conflitti tra soggetti i coinvolti, senza che sia possibile predicare un’illegittimità costituzionale per un pregiudizio alla difesa dei diritti del convenuto sfavorito dalla trascrizione della domanda giudiziale. Pertanto, pur richiamando un indirizzo giurisprudenziale di merito che riconosce tutela cautelare avverso la trascrizione della domanda giudiziale che risulta “illegittima” o “iniqua” (in quanto manifestamente infondata), va osservato – per un verso – che la trascrizione della domanda di accertamento di usucapione non risulta “illegittima”, in quanto sussumibile in base ad una mera interpretazione estensiva nell’alveo delle fattispecie di cui all’art. 2653 c.c. e – per altro verso – che qualsiasi squilibrio del sistema pubblicitario in esame a danno del convenuto configura un’opzione discrezionale del legislatore, non sindacabile in sede di legittimità costituzionale.
La [parte] resistente ha ottenuto la trascrizione con riserva ma non avrebbe documentato di aver proposto il reclamo di cui all’art. 113ter disp. att. c.p.c. e, secondo la prospettazione attorea, in tale ipotesi la formalità perde ogni effetto. In disparte il difetto di strumentalità della questione prospettata con il giudizio di merito, come prioritariamente sopra rilevato, ritiene il collegio che tale profilo sia comunque assorbito dalle considerazioni già sviluppate circa l’inammissibilità della tutela cautelare per chiedere la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. Ed invero, i principi posti a fondamento di tale conclusione rivestono una valenza generale ed assorbano tutti i motivi sottesi alla pretesa cancellazione.
Ne discende che anche la decisione sul profilo in esame per consentire la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale deve avvenire ai sensi dell’art. 2668 c.c. con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, la declaratoria di inammissibilità della tutela in via cautelare d’urgenza tesa alla cancellazione della trascrizione con riserva appare conforme all’ordinamento della pubblicità immobiliare, come interpretato dall’orientamento prevalente della giurisprudenza, da cui questo collegio non ha motivo di discostarsi e a cui intende dare continuità. 4. In conclusione, il reclamo va respinto.
Stante la pendenza del processo di merito, la regolamentazione delle spese di lite è riservata alla decisione di merito.
Sussistono, altresì, i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall’art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228 (“Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”), entrata in vigore in data 1.01.2013 ed applicabile dall’1.02.2013 ai giudizi iscritti in grado dal 31.01.2013.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- – dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite;
– dichiara che sussistono i presupposti per l’applicazione, a parte reclamante, dell’art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall’art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 agosto 2025.

